Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1912/2018 con il nuovo articolo 45-bis del Regolamento (UE) n. 282/2011 che disciplina le presunzioni in materia di prova delle cessioni intracomunitarie di beni, introducendo la presunzione che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato membro all’altro unicamente in presenza di specifiche condizioni di cui gli operatori devono fornire prova secondo determinate modalità e tempistiche. In particolare, il cedente deve essere in possesso di almeno 2 elementi di prova, non contraddittori, rilasciati dall’acquirente e dal venditore.
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